Home Novità ed eventi

Riforma della SCIA le novità della riforma approvate alla Camera

Via libera dalla Camera, con modifiche, al disegno di legge Madia di riforma della Pubblica amministrazione.Il provvedimento, che torna ora all’esame del Senato, contiene prevalentemente deleghe legislative – da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge – che investono, tra l’altro, la conferenza di servizi, la segnalazione certificata inizio attività (Scia) e il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.
SCIA Per quanto riguarda l’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il disegno di legge interviene in materia di autotutela amministrativa, delimitando i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati. Il Governo viene delegato ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di SCIA, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell’amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa. Lo schema di DLgs prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati per ogni procedimento. Si tratta di un passo in realtà in parte già compiuto. La messa a punto della modulistica semplificata continua infatti il suo corso. Si lavora al Regolamento edilizio unico in sostituzione degli oltre 8mila regolamenti in vigore attualmente.Lo schema di decretoesaminato dalle Regioni prevede che le PA pubblichino i moduli unificati sui loro siti istituzionali, indicando anche lo sportello unico al quale presentare le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni. Lo sportello unico potrà avere anche più sedi, ma solo se la loro moltiplicazione è finalizzata a garantire una diffusione di punti d’accesso sul territorio. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una ricevuta, ma che non costituirà «condizione di efficacia della SCIA», si legge all’articolo 2 del testo. Per le PA inadempienti sul fronte della pubblicazione della documentazione sui loro siti è prevista l’adozione di misure sostitutive da parte delle Regioni, che possono muoversi anche su segnalazione del cittadino. E per i responsabili degli enti che non provvederanno a pubblicare informazioni e documentazione, così come richiesto dal provvedimento, sono previste sanzioni disciplinari, in particolare una sospensione da tre giorni a sei mesi.
SILENZIO ASSENSO Nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) viene introdotto il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni e/o servizi pubblici. Questi ultimi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito. È fissato invece a 90 giorni il tempo richiesto per far scattare il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche sulle materie relative ai beni culturali, alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale e alla salute dei cittadini.«Per evitare disarmonie» le Regioni propongono di inserire le novità sulla SCIA andando a modificare l’articolo 19 della legge 241/90, introdotto dalla legge 122/2010. Si tratterebbe di riformare la segnalazione certificata andando a modificare la legge esistente anziché creare un provvedimento da zero ed avere quindi più riferimenti normativi. Si chiede, inoltre, un’azione che si attendeva già dalla nascita della SCIA nel 2010, ossia di coordinare le novità con il testo unico edilizia (Dpr 380/2001) e con il Dpr 160 del 2010 che ha riformato il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *