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Il Regime dei minimi 2016 approvato in via definitiva

Aumenta la soglia di reddito da 15 a 30.000 euro Con l’ultimo passaggio appena concluso al Senato, il DDL di Stabilità diventa legge e introduce in via definitiva le modifiche al regime forfettario o dei minimi, che era stato delineato con la manovra del 2015. Per i professionisti la variazione più importante riguarda l’innalzamento da 15mila e 30mila euro della soglia di reddito che ne determina l’ingresso. Dunque chi ne beneficerà potrà godere di un’imposta forfettaria del 15 per cento (sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap).Il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso), così come modificato dalla legge di Stabilità 2016, sarà in vigore dal 1° gennaio 2016.Chi può beneficiare del regime dei minimi così come modificato dalla legge di Stabilità 2011.I professionisti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale se, in riferimento all’anno precedente, risultano contemporaneamente verificate alcune condizioni:I ricavi o i compensi non devono aver oltrepassato la soglia dei 30mila euro. La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi.Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all’acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).Ne restano esclusi i professionisti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti. (per approfondire: www.agenziaentrate.gov.it).
Le caratteristiche.Il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva al 15 per cento, viene calcolato applicando un «coefficiente di redditività» che per i professionisti è pari al 78 per cento. Dai ricavi vanno sottratti, inoltre, anche i contributi previdenziali. Dunque se un professionista ha ricavi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalando i contributi previdenziali da 7800 euro (78 per cento di 10mila). Sull’importo che ne viene fuori va calcolata l’imposta al 15 per cento. Per il calcolo dell’imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l’esercizio della professione.Resta l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Si è esclusi anche dagli studi di settore e dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono, inoltre, optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. «L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata».Non c’è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce con la perdita dei requisiti di accesso. Se viene meno uno dei requisiti necessari per l’accesso (e per la permanenza) nel regime forfettario, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell’anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2016 si uscirà dal regime nel 2017.

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