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Incarichi di progettazione gratis: il caso di Catanzaro tra verità e inutilità. Io non firmo. – di Carlo Gibiino

In questi giorni il caso della Sentenza del Consiglio di Stato per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Calabria – Catanzaro Sezione I n. 02435/2016 concernente la determina di approvazione bando e disciplinare di gara di procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro a titolo gratuito, sta facendo il giro di tutti i giornali, riviste, blog, gruppi e pagine social media, con l’assunto che adesso qualunque amministrazione potrà chiedere servizi professionali a titolo gratuito e che il Consiglio di Stato legittima tale assunto. Si sono scatenati Ordini Professionali, Collegi e Consigli Nazionali, nonché liberi cittadini e liberi professionisti che si sono sentiti chiamati in causa promuovendo dibattiti, incontri e petizioni, generando di fatto un grande clamore a livello Nazionale.

Innanzitutto è da sottolineare che il caso di Catanzaro, come si può facilmente verificare facendo una veloce ricerca su internet, non è il solo: qualche anno fa, il Comune di Battipaglia (Salerno) era alla ricerca di volontari che partecipassero alla redazione del PUC, era a titolo gratuito anche la ricerca di uno sviluppatore informatico nel Comune di Parma. Nel 2013, il Comune di Brolo (Messina) conferiva un incarico, a titolo gratuito, per la redazione di uno studio geologico. Ci sono stati poi il Comune di Bagheria (Palermo), che offriva un euro per un progetto di riqualificazione di una scuola, Pomezia (Roma) che cercava professionalità esterne disposte a far parte dello staff del Sindaco, ‘mediante contratti di liberalità’.
Nel 2016 il Comune di Gubbio (Perugia) ha chiesto la riprogettazione in BIM (Building Information Modeling) dei lavori di realizzazione di una scuola elementare, in cambio ha offerto una sponsorizzazione, cioè la possibilità di indicare l’incarico svolto nel curriculum. E la domanda sorge spontanea: dove erano allora tutti questi contestatori indignati?

Punto numero due qualsiasi cosa prima di essere criticata bisogna che sia recepita, purtroppo nell’epoca di internet, dove tutte le informazioni sono a disposizione di tutti, nessuno va a cercare quelle informazioni, la troppa libertà genera una prigione. Per capire la sentenza in questione, bisogna analizzarne i diversi aspetti dai quali è composta:

  1. Il bando dice chiaramente che l’appalto è a titolo gratuito ma che è previsto un rimborso spese di €. 250.000,00, quindi la prestazione non è gratuita. Tipico del sistema Italiano in uso da anni e sotto gli occhi di tutti, che mi fa sentire preso in giro ed è paragonabile anche a certi deputati che pur avendo promesso in campagna elettorale di voler percepire uno stipendio di molto ridotto e quindi paragonabile a quello di un dipendente qualunque, si riempiono le tasche una volta eletti, di rimborsi spese andando di fatto a percepire un introito economico quasi del tutto paragonabile a quello degli altri deputati.
  2. Il Collegio rileva che si tratta, anzitutto, di verificare se la legge consente la gratuità di un siffatto contratto: cioè se un contratto di prestazione di servizi (professionali), che preveda il solo (seppure ampio) rimborso delle spese contrasti o non contrasti con il paradigma normativo dell’appalto pubblico. In realtà la giurisprudenza da tempo ammette l’abilitazione a partecipare alle gare pubbliche in capo a figure del “terzo settore”, per loro natura prive di finalità lucrative, vale a dire di soggetti che perseguano scopi non di stretto utile economico, bensì sociali o mutualistici.
  3. La pratica dei contratti di sponsorizzazione, ha per gli stessi contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. art. 199-bis d.lgs. n. 163 del 2006), e una particolare applicazione nel settore dei beni culturali (art. 120 d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42).
  4. La sentenza emessa è da assoggettarsi esclusivamente al caso in oggetto e non certamente viene estesa ad altri, il Consiglio di Stato si è espresso solo ed esclusivamente riguardo al ricorso posto da alcuni Ordini Professionali in relazione al suddetto caso.
  5. L’attuale versione del codice degli appalti, attraverso l’art.24 comma da 8 a 8 ter, impedisce di fatto la reiterazione di un caso simile.

In conclusione, alzare tutto questo polverone lo ritengo assolutamente inutile se non addirittura controproducente per l’intera categoria, così come la petizione proposta la trovo pretestuosa e priva di fondamento. Ma in fondo in Italia ci siamo abituati, fa parte di noi creare scompiglio laddove non è necessario e restare immobili invece dove dovrebbero esistere le condizioni per il cambiamento. Condizioni che dovrebbero nascere dalla necessità di intervenire a livello giuridico e normativo al fine di poter incidere positivamente e fattivamente sulle argomentazioni professionali.

E poi ancora, smettiamola di prendercela solo ed esclusivamente con la sfera pubblica, sono ovviamente d’accordo per la certezza dei pagamenti, siano essi pubblici o privati, e considerando che la maggior parte dei colleghi lavora con i privati non capisco come la questione non venga mai presa in considerazione.

Io non firmo

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