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Nuovo Codice Appalti: cauzione del 2%

Nel Nuovo Codice Appalti i piccoli professionisti potrebbero rimanere fuori dalle gare di progettazione: una norma del Codice Appalti non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti. Gli affibbia, così, l’obbligo di portare una garanzia del 2% a corredo delle offerte per coprire gli errori tecnici di progettazione. Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall’obbligo di versare la cauzione.L’articolo 93 del Nuovo Codice Appalti detta regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara: tra queste c’è la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli.
Non si è parlato poi del problema dei requisiti per l’accesso alle gare di progettazione. Dubbio: il nuovo Codice Appalti ripropone un assetto in cui i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi? L’articolo 24 comma 8 affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice per quanto riguarda i parametri: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà, non un obbligo.
Secondo punto, la concorrenza: il Nuovo Codice Appalti alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo da 5 a 3 il numero di operatori da sentire.Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Il 45% (in valore) del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza.
Terzo punto: servirebbero chiarimenti sull’appalto integrato. Il Codice vieta l’affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina. Sull’appalto integrato la delega imponeva di limitarne il ricorso, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere, della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori. Nel nuovo Codice Appalti non vengono riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all’articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Il testo attuale del Codice prevede un numero limitato di eccezioni, come quelle sul contraente generale e sul project financing a doppia fase: lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, l’assetto potrebbe diventare troppo permissivo.

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